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Lo storico Mario Comincini, coautore del libro edito del Comune, non arretra sulla violazione del diritto d’autore a opera della vicesindaca Annamaria Garofalo. Infatti trova che nella perizia commissionata dal Comune all’avvocato Sponzilli non risultano comprese nel risarcimento le foto utilizzate dalla vicesindaca a corredo degli articoli ripresi dal libro del Comune e pubblicate nel suo sito. E Comincini in questa nota che ricevo e pubblico evidenzia la curiosa assenza, ma anche altre incongruenze annesse e connesse che, a suo giudizio, vanno valutate.

La mozione presentata dai gruppi consigliari di minoranza “Rilanciamo Sedriano” e “Noi con Sedriano e Roveda” apre un nuovo capitolo nella vicenda che vede come protagonista Annamaria Garofalo, riconosciuta responsabile di un illecito contro il Comune di cui è vicesindaca, illecito attribuitole dallo stesso Comune mediante la consulenza un avvocato di fiducia. La mozione, chiara nelle premesse e nelle conclusioni, per la sua stessa natura deve lasciare sullo sfondo una serie di considerazioni che quindi sfuggono al cittadino e che qui si espongono.
La perizia chiesta da Marco Re sindaco di Sedriano all’avvocato Sponzilli per il plagio compiuto dalla sua vicesindaca Garofalo, perizia che autorizza a non dire più “presunto plagio” ma solo “plagio”, aveva lo scopo di mettere una pietra sopra a tutta la vicenda. Diciamo subito che il lavoro dell’avvocato Sponzilli è formalmente impeccabile: nel metodo, nelle argomentazioni e – non è sempre scontato – anche nello stile espositivo. Ma non è colpa sua se qualcosa è andato storto, al punto da compromettere l’attendibilità del suo lavoro.
Prendiamo in esame le fotografie pubblicate nel libro da me curato. Nell’offerta della società editrice si prevedeva espressamente, riferisce l’avvocato Sponzilli, che “nel costo sono comprese tutte le voci: diritti d’autore per i testi e le foto, diritti di riproduzione per le immagini d’archivio”; e anche nella successiva determinazione del Comune, tra le caratteristiche dell’affidamento del lavoro, venivano indicati, scrive l’avvocato, “i diritti d’autore per testi e foto” e “diritti di riproduzione per le immagini d’archivio”, diritti appunto passati al Comune. Per “diritti di riproduzione per le immagini d’archivio” si intende questo: se voglio pubblicare una stampa del Seicento conservata nell’Accademia Carrara di Bergamo, a questa devo riconoscere il costo per averne una copia ma anche i diritti di riproduzione, con l’obbligo di indicare chiaramente, accanto alla stampa, “Bergamo, Accademia Carrara” nonché, nelle referenze fotografiche: “Su concessione di Fondazione Accademia Carrara, Bergamo”: sto citando l’ultimo caso che mi è capitato. Se non vuoi spendere, cercati qualcuno che ti metta a disposizione la stessa immagine gratis. Ma se copi quella stampa da un libro che la riproduce, compi un illecito.
Lo stesso vale per il libro su Sedriano da me curato: compie un illecito chi utilizza immagini, perché il relativo diritto di riproduzione – richiamato anche nelle prime pagine del libro – è stato ceduto al Comune, come afferma l’avvocato Sponzilli. Garofalo ha illustrato la sua “Storia Sedrianese” con una settantina di foto e molte sono riprese dal mio libro. Si vedano come esempio le due foto qui riprodotte: a sinistra la pagina 37 del mio libro, a destra un’immagine della puntata del 10 aprile 2021 della “Storia Sedrianese” in cui si riconosce la pagina del mio libro. Dunque nella quantificazione del danno si doveva tener conto anche di quelle foto. Ma qui c’è il colpo di scena. L’avvocato Sponzilli afferma che, nel determinare la somma dovuta da Garofalo al Comune come risarcimento, si è tenuto conto anche della seguente circostanza: dal mio libro sono stati ripresi “solo componenti di testo dell’opera originale e non le immagini”.
Come è possibile che l’avvocato sia stato portato a questa conclusione? La mozione non può approfondirlo e quindi al cittadino resta qualche curiosità (a cui peraltro dovrebbe rispondere il Comune). I testi di Garofalo visibili in rete erano tutti illustrati con immagini, ma all’avvocato quei testi sono forse arrivati senza? I capitoli della “Storia Sedrianese”, è da presumere, sono passati da Garofalo al Comune e da questo all’avvocato: all’inizio non potevano essere prive del loro corredo iconografico visibile anche in rete, che però risulta sparito quando i capitoli sono nelle mani dell’avvocato. La buona fede di quest’ultimo è fuori discussione ed è impossibile una sua svista se nella perizia prima documenta i diritti acquisiti dal Comune in merito alle immagini e poco dopo afferma che le immagini del mio libro non erano state oggetto di riproduzione illecita da parte di Garofalo.
Qualche valutazione si può fare rispetto a chi ha avuto modo di vedere le puntate di testo e immagini messe in rete da Garofalo, cioè il sindaco Re a cui ho inviato in ottobre l’elenco dei capitoli della “Storia Sedrianese”. Non possiamo stabilire cosa sia successo all’andata, cioè come possano essere andate perse le immagini da Garofalo all’avvocato, possiamo però constatare cosa è successo al ritorno: Garofalo legge la perizia in cui si afferma che lei non ha usato immagini del mio libro e sta zitta, ma anche il sindaco Re sta zitto perché non lo abbiamo sentito denunciare l’incompletezza della perizia, nonostante questa incompletezza comporti un danno economico per il Comune e viceversa, logica vuole, un vantaggio economico per Garofalo e cioè minor danno da risarcire.
A chi spetta risolvere questo mistero, che compromette l’attendibilità della perizia? Come è successo che l’avvocato abbia potuto constatare che non c’è stato illecito per le immagini? Mi rivolgo quindi all’avvocato Sponzilli: il suo è un parere “pro veritate”, ci aiuta per cortesia a capire qual è la “veritas” sul punto? Non mi rivolgo alla vicesindaca Garofalo perché credo di conoscere la risposta, dovendo mantenere una coerenza tutta sua finora mostrata in questa vicenda («Sono comunque convinta di non aver danneggiato nessuno. In ogni caso pagherò [il danno che ho causato al mio Comune]”).
Aggiungo quattro osservazioni per il Comune.
– La perizia va pagata comunque anche se parziale cioè riferita soltanto ai testi, perché l’avv. Sponzilli ha eseguito l’incarico ricevuto in base al materiale che gli è stato messo a disposizione. Ma, come chiede la mozione, è necessario un supplemento di perizia per le immagini, per poter disporre di un ammontare complessivo del danno: se l’omessa – ritenuta tale – riproduzione di immagini oggetto di copyright spettante al Comune costituisce un elemento per determinare il danno in misura ridotta, come scrive l’avv. Sponzilli, è consequenziale che viceversa l’utilizzo di quelle immagini debba comportare un aumento della misura del danno.
– Seconda osservazione. L’entità del danno che il Comune deve richiedere a Garofalo corrisponde quindi alla misura indicata dalla perizia per i testi, già quantificata in euro 500, a cui va aggiunta la somma che verrà quantificata dall’avvocato Sponzilli con il supplemento di perizia. Di conseguenza la quietanza per i 500 euro non può essere qualificata liberatoria per Garofalo: precisazione che si ritiene opportuna, dal momento che la vicesindaca ha dichiarato di auspicare «che la vicenda si concluda qui», cioè con l’esborso di 500 euro.
– Terza osservazione. Il parere dell’avvocato ha portato a stabilire che Garofalo è soccombente perché le viene imputata la violazione del diritto d’autore in capo al Comune e il Sindaco, di conseguenza, ha dichiarato: “Come Comune recepiremo il parere del legale e il responsabile dell’Area Ragioneria chiederà la cifra di 500 euro al vicesindaco”. Alla soccombenza di Garofalo – sostengono “Rilanciamo Sedriano” e “Noi con Sedriano e Roveda”, gruppi consigliari di minoranza – va però applicato il principio della soccombenza pure rispetto alle spese, sancito anche dall’art. 91 codice di procedura civile, secondo cui la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese a favore dell’altra parte. Però qui non si è in un giudizio, si potrebbe obiettare. Ma si veda l’ultima considerazione.
La soccombenza, rilevano i citati gruppi consigliari, per Garofalo comporta quindi l’esborso non solo della somma stabilita per il risarcimento (500 euro per i testi più il danno determinato dal supplemento di perizia per le immagini) ma anche la somma corrispondente alle spese sostenute dal Comune per vedere riconosciuto il proprio diritto sui testi, cioè 4377 euro, più le spese che il Comune stesso dovrà riconoscere all’avvocato Sponzilli per il supplemento di perizia. Perché le spese di soccombenza, in deroga a un principio generale presente in ogni ordinamento giuridico, nel nostro caso dovrebbero essere sostenute dalla comunità? Se non ci fosse danno, è giusto che le spese per arrivare a questa conclusione siano a carico del Comune. Ma perché anche in caso contrario? Perché Garofalo non ha proposto una soluzione alternativa che la sottraesse al rischio dei danni e delle spese? La risposta l’ha data lei stessa: “Sono convinta di non aver danneggiato nessuno”, cioè semplicemente negando l’evidenza. Un’affermazione che potrebbe sì danneggiare qualcuno: lei stessa.
– Ultima considerazione ma non la meno importante. Fin qui le spese legali stragiudiziali sono state tenute distinte dal danno, ma in realtà anch’esse costituiscono un danno. Vanno qualificate “danno” e non “spese”. È un principio ormai consolidato della Cassazione, Sezioni Unite (16990/2017): «Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa». Per cui, se ad esempio Garofalo venisse citata in giudizio dal Comune, le spese stragiudiziali diventerebbero una componente del danno da liquidare. Di conseguenza il Comune, per coerenza, se chiede i danni non può fare sconti, cioè accontentarsi solo di una parte (i danni al diritto d’autore) e rinunciare all’altra (le spese che pure sono danni).
C’è materia per riflettere, se non si vuole correre il rischio di un danno ulteriore e ben più critico da gestire, quello erariale.

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