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Il Tribunale di Milano presto si pronuncerà sulla vertenza riguardante l’area feste promossa il 31 luglio 2014 dal Comune, allorché ha citato in giudizio l’impresa costruttrice Coruzzi Spa di Parma, l’ingegner Angelo Munari (direttore lavori) e l’ingegner Angelo Massetti (collaudatore). Tuttavia, come già riferito da Stataleforum, sulla vicenda è pronto per essere inoltrato alla Corte dei conti un ricorso dell’ex sindaco Alfredo Celeste per il danno erariale che si potrebbe configurare nel caso che il Comune ne esca dal contenzioso soccombente. Ma quali sono stati i motivi per cui gli amministratori cinquestellati si sono convinti di proseguire nella causa e rischiare la condanna? Eccoli.
Nella proposta di conciliazione, nulla compare in merito alle eventuali responsabilità del direttore lavori, ingegner Angelo Munari, in quanto vengono definite le poste in termini di dare ed avere tra Comune e impresa e tra Comune e collaudatore; 

– il ricorso originario presentato dal Comune estendeva bensì la richiesta di accertamento delle eventuali responsabilità o corresponsabilità anche al direttore dei lavori in subordine al collaudatore, in una visione più generale dei fatti segnalati; 
– nella relazione peritale, il CTP ha evidenziato numerose irregolarità della contabilità, conseguenti al mancato rigoroso rispetto delle procedure in materia di lavori pubblici, peraltro rilevata anche dal collaudatore tecnico amministrativo architetto Angelo Massetti che, nel caso del lotto C, aveva richiesto a sanatoria la redazione da parte del direttore lavori (DL) di una perizia suppletiva, perizia che il DL si è rifiutato di predisporre con la conseguenza che il collaudatore ha emesso un certificato di collaudo negativo; 
– nel progressivo esame della documentazione agli atti di causa, e a quanto successivamente acquisito nel corso degli incontri peritali presso il CTU, sono emersi diversi aspetti critici in relazione alla attività del DL che in taluni casi sono stati causa delle richieste da parte dell’impresa esecutrice, in danno all’amministrazione comunale, ponendosi in diretto contrasto con la normativa vigente e cogente in materia di lavori pubblici; 
– tale normativa è tesa, fra l’altro, a tutelare l’amministrazione appaltante proprio rispetto a comportamenti arbitrari che sottraggono alla stessa il controllo dell’attività in corso, sia dal punto di vista degli obiettivi che si è prefissa, che per quanto attiene ai costi, con pericolo di ritrovarsi a doversi sobbarcare oneri anche rilevanti, inaspettati ed imprevisti. 
– in particolare l’art. 134 DPR 554/99 valido all’epoca del contratto, vieta espressamente, al 1° comma, l’esecuzione di varianti se le stesse non sono preventivamente approvate, mentre all’11°comma prevede esplicitamente che “i componenti dell’ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni dei danni derivanti alle stazioni appaltanti dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto senza averne avuta regolare autorizzazione … omissis…”; 
– il riferimento alla suddetta normativa, nel caso specifico, è rilevante in quanto il mancato rispetto della stessa ha causato oneri aggiuntivi all’amministrazione comunale (che nella bozza di relazione del CTU emergono come dovuti dall’amministrazione all’impresa per maggiori opere realizzate), che si sarebbero potuti evitare o quantomeno limitare, se la stessa avesse avuto la possibilità di esaminare con i dovuti atti formali di perizia le varianti proposte preventivamente dal DL, compresa la possibilità di negare l’esecuzione di quanto invece ora si trova a dover subire, ovvero di valutare, all’occorrenza, soluzioni alternative. 
– laddove si riconosce l’esecuzione di opere indispensabili al funzionamento della struttura, nulla si dice sulla eventuale responsabilità progettuale per la loro mancanza (ad esempio non erano previsti pozzi perdenti, il degrassatore, neppure l’allaccio acque nere e nemmeno la recinzione di protezione anticaduta per l’accesso al tetto della struttura con una rampa);
 – alcune opere contabilizzate, infine, riguardano il lotto B, non oggetto della causa, realizzato da altra impresa.
Basteranno queste osservazioni per evitare al Comune la condanna?

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