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Gli ex amministratori sono pronti a ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio che ha confermato il commissariamento del Comune.    Ritengono che in Consiglio di Stato abbiano buoni argomenti per far valere le proprie ragioni. Quali? “Le testimonianze dei funzionari comunali sentiti e registrati recentemente dal Tribunale per le misure di prevenzione -spiegano gli ex amministratori- smentiscono clamorosamente le fantasiose ricostruzioni e le illazioni della relazione ‘riservata’ e che non rendiamo pubblica adesso per ovvi motivi.

Il Tar è evidentemente al corrente che vi è in corso il processo penale che ha fatto nascere il commissariamento: non riesce, quindi, a prendere una decisione coraggiosa, anche perché non essendo ancora intervenute le elezioni per eleggere una nuova amministrazione, teoricamente con l’annullamento del decreto il sindaco del tempo (Alfredo Celeste) insieme al consiglio comunale, non avendo mai dato le dimissioni, potevano rientrare nelle proprie funzioni. Siamo perciò già pronti per il ricorso al Consiglio di Stato dove presenteremo le testimonianze dei funzionari comunali”.

Di seguito le note presentate dalla difesa al Tar sui documenti depositati dall’Avvocatura dello Stato:
1) Considerazione preliminare è che nulla di quanto emerge dalla documentazione depositata è lontanamente riconducibile a qualsivoglia rapporto con associazioni di tipo mafioso o comunque costituire reato o altro; sono tutte censure di carattere amministrativo, alcune anche molto opinabili, se non errate.
2) Alcuni dei documenti non saranno oggetto di critica alcuna in quanto palesemente estranei anche alla attività amministrativa del consiglio comunale disciolto e della relativa
amministrazione: ci si riferisce all’allegato n. 7 (querela, pur se erroneamente denominata “esposto” – atto che non è più previsto nel nostro ordinamento processuale penale dal 1989) e all’allegato n. 8 (altro esposto, per reato incomprensibile a chi scrive).
3) Per il gravissimo, incredibile errore che viene commesso dall’avv. Trivoli, si ritiene di iniziare dall’allegato n.9 della produzione: in tale atto, a pag.1, con una frase
assolutamente atecnica e confusa, il lettore viene indotto a credere che anche il sindaco di Sedriano, dr. Alfredo Celeste, sia accusato di corruzione aggravata dal concorso esterno in associazione mafiosa. Ciò non corrisponde assolutamente al vero come si può molto agevolmente verificare dalla lettura del capo di imputazione di cui allo stralcio del decreto di fissazione della udienza preliminare che si produce. Da tale capo di imputazione, poi, si potrà realmente valutare la reale gravità e consistenza dell’accusa: la corruzione. Infatti, sarebbe costituita dalla promessa di contratti con la P.A. (mai realizzati) in cambio di appoggi elettorali sia avvenuti – elezioni del 2009 – sia futuri – elezioni politiche del 2013.
Il resto della relazione del legale, infine, appare sostanzialmente a “vantaggio” dei ricorrenti.
4) Dal documento allegato 1 (comunicazione alla Procura della Corte dei Conti datata 4.9.2014) e, dalla relazione allo stesso allegato emerge con estrema chiarezza che i crediti non riscossi dagli uffici sono tutti di molto anteriori alla data in cui si è insediata l’Amministrazione Comunale “disciolta”: giugno 2009. Infatti gli stessi si riferiscono agli anni dal 2003 al 2006.
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Ciò premesso si deve notare che una valutazione ulteriore è resa impossibile dal fatto che l’Avvocatura ha prodotto soltanto la email con la Duomo s.p.a. ma non gli altri – più importanti – allegati alla relazione in questione (all.n.2,3,4 e 5).
Con l’effetto, ad esempio, che non si può comprendere se il termine di tre anni indicato dalla società di riscossione erano già scaduti nel 2009 o in quale data comunque tale termine era scaduto ( si ribadisce che i crediti indicati in relazione vanno dal 2003 al 2006).
5) In merito alle problematiche relative al c.d. “Parco delle Scuole – Area Feste”, di cui ai documenti allegati sub. 2, si deve innanzitutto notare che la contestazione dei collaudi effettuati ai lotti A e B rientrano nella, purtroppo, normale situazione dei lavori pubblici.
Comunque del contenzioso se ne occuperà il giudice adito; in questa sede si deposita una relazione datata 18.9.2014 dell’arch. Minei, il quale nel 2012-2013 era Responsabile del settore area patrimonio e lavori pubblici, in cui si contesta in fatto e in diritto alcune affermazioni dei commissari, in particolare in merito alla stato degli immobili.
6) L’allegato n. 3 relativo alla Bennet dimostra che l’ A mministrazione “disciolta” aveva proceduto anche a verifiche mai in passato effettuate, e agli inizi del 2012 (quando cioè non si sapeva alcunché del procedimento penale, della cui esistenza si è saputo solo il 9.10.2012 quando sono state eseguite le misure cautelari) aveva richiesto alla Bennet la documentazione necessaria a calcolare correttamente il costo di costruzione.
Per chiarezza questa parte deve rilevare che l’avv. Bonamassa era stato incaricato dall’amministrazione proprio di verificare l’attività più rilevante in materia edilizia ed urbanistica e di assistere gli uffici.
Quindi la P. A. stava effettuando quanto necessario; e non è certamente sua responsabilità se dall’ottobre 2012 l’Amministrazione non è stata più in grado di lavorare ad un ritmo normale (prima ad ottobre gli arresti domiciliari del sindaco, poi l’arrivo della commissione prefettizia e dopo ancora lo scioglimento e la nomina dei Commissari nel 2013).
7) In merito agli allegati n.4 e 5 concernenti la questione “P.I.I. Cascina San Giuseppe”, ci si limita a notare che i commissari si sono dimenticati di richiamare il fatto che tutta la
problematica relativa a tale PII è da considerarsi superabile (se non superata) essendo stato l’intervento urbanistico edilizio inserito nel P.G.T. (è il P.R.G. in Regione Lombardia) adottato dal Consiglio Comunale il 13.4.2013, e la cui approvazione definitiva era prevista 

per il consiglio comunale del 4.11.2013 (i commissari, però, giunti il 16.10.2013 hanno invece inspiegabilmente rimandato di quasi due anni l’approvazione).
I commissari hanno deciso di non partecipare al contenzioso davanti al Consiglio di Stato e hanno parimenti deciso loro di non approvare il P.G.T. che avrebbe risolto ogni questione relativa al P.I.I., compresa quella per la quale il giudice amministrativo aveva annullato il provvedimento relativo: non si comprende quindi di cosa si lamentano visto che la responsabilità è tutta loro.

8) L’allegato n. 6 concerne una problematica relativa a lavori e all’uso delle strutture sportive comunali e in merito al pagamento delle tariffe agevolate da parte della società di basket avente sede nel Comune.

Si sottolinea che ancora una volta non vengono prodotti gli allegati richiamati negli atti con il risultato che non si è nelle condizioni di comprendere compiutamente i problemi accennati.
Ciò premesso in merito alla comunicazione alla Corte dei Conti 3.6.2014 si può solo notare che, a che conoscenza di chi scrive, i lavori eseguiti hanno consentito alla società di basket operante nel comune (Ardens basket) di poter continuare a giocare in spazi del Comune stesso, pur se era passata di categoria; senza tali interventi ciò non sarebbe stato possibile perché i locali non idonei ad ospitare partite per la nuova categoria e la società avrebbe dovuto operare nei comuni limitrofi.
Dalla stessa lettera, infine, emerge con chiarezza il vantaggio patrimoniale del Comune: a fronte di lavori per €. 146.000: il privato non paga alcun canone per tre anni per un totale, deducibile dalla medesima lettera, di €. 95.000.
Veniamo ora alla comunicazione 21.8.2014 la quale presenta numerosi errori e omissioni, che sarebbero emersi con chiarezza se fossero stati prodotti gli allegati richiamati e le varie convenzioni.
Si deve rilevare, comunque, che:

– la palestra Pirandello era utilizzata dalla Ardens basket da oltre 15 anni e non dal 2010 come si può desumere dalla nota; per tale uso dal 2010 la società sportiva non pagava alcunché perché provvedeva lei ad eseguire la pulizia degli spazi (con grande risparmio per la P. A. visto anche che le attività terminavano alle ore 23 e che le pulizie avrebbero dovute essere affidate a società esterne);

– non corrisponde al vero che le due società di pallavolo hanno cessato di versare dal 2012 in quanto già da prima del 2009  -data di insediamento del consiglio disciolto – avevano debiti rilevanti con l’amministrazione comunale, così come delle pendenze le aveva anche la società di basket;

– non è vero che la società di basket si trasferiva alla palestra Fagnani disattendendo qualsivoglia accordo; lo spostamento invece era stato deciso in una riunione effettuata a settembre 2012 per risolvere l’annoso problema degli orari di utilizzo delle due palestre che era acuito dal passaggio alla categoria superiore della Ardens;

la critica in merito alla mancanza degli atti è veritiera, purtroppo; si può solo dire sul punto che al 9.10.2012 il sindaco veniva posto agli arresti domiciliari e “scoppiava” letteralmente in paese uno scontro colossale con le opposizioni il quale rallentava incredibilmente i lavori di tutti e assorbiva qualsivoglia questione (anche per gli uffici);

in merito alle problematiche sulla sicurezza della palestra Fagnani, si prende atto sottolineando che gli amministratori intervenuti dopo il 2009 nulla sapevano e che la palestra era usata da oltre 20 anni;

– in merito alle questioni relative al centro sportivo si può solo aggiungere che, a che pare dalla stessa relazione, la somma di €. 29.000 previsto da una convenzione del 2003 per gli anni 2012 e 2013 è stato richiesto solo nel 2014; considerato che la somma viene a maturare con la richiesta sulla base di orari di utilizzo non prevedibili prima non si capisce come poteva la P.A. prevedere con precisione tale somma nel bilancio di previsione;

– per i campi di calcio, infine, si deve rilevare che è normale dare un contributo alle organizzazioni sportive in qualsivoglia comune (l’A. C. Calcio Sedriano occupa circa 450 ragazzi, la cui maggioranza è di Sedriano), come è noto a tutti; inoltre è normale non fare pagare l’utilizzo degli spazi i quali vengono spesso – come nel caso concreto mantenuti dalla società sportiva. Ci si permette di rilevare che il Comune di Bareggio, per uno società sportiva molto meno rilevante, ha dato l’anno scorso un contributo di quasi 25.000 euro, Magenta di oltre 35.000 e Arluno di quasi 15.000 euro; e questo da “sempre”
– si fa presente che la commissione comunale di vigilanza è intervenuta su richiesta proprio degli amministratori disciolti, in quanto prima non risulta essere intervenuta; non si riesce a comprendere quel “tuttavia” successivo: perché non si potevano preveder nuovi campi da gioco, secondo loro? 

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