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In gennaio il Gip Alessandro Santangelo, quando aveva revocato gli arresti domiciliari al sindaco Alfredo Celeste, si era contestualmente opposto all’applicazione di misure di prevenzione. Ma adesso un nuovo Pm Alessandra Dolci è tornato alla carica e domani, alle 13, il Tribunale – Sezione misure prevenzione si riunirà per decidere l’applicazione o meno di misure di sorveglianza al primo cittadino (limiti di orari nell’uscita e rientro a casa e nella frequentazione di persone). 
La seduta sarà pubblica come voluto dal sindaco e dal suo legale, perché -dicono- non c’è nulla da nascondere. Il tutto è slegato dal procedimento in atto davanti al Gup in cui si stanno svolgendo le udienze (l’ultima è stata aggiornata per mercoledì 23 ottobre) per decidere il rinvio a giudizio o il proscioglimento del sindaco. 
“Si tratta -afferma il sindaco Alfredo Celeste– di un modus operandi che a che fare più con l’accanimento che con la giustizia. La cosa singolare è che il Pm nella sua richiesta dice che sono indagato per corruzione aggravata e questo non è vero tant’è che il presidente nella sua ricostruzione della vicenda per fissare l’udienza ha giustamente corretto l’accusa, riportandola a corruzione propria (semplice). Poi, come se non bastasse, sostiene suggestivamente che in municipio è stata insediata una commissione prefettizia che si dovrà pronunciare sul commissariamento del Comune. Si capisce che si vuole costruire una cornice in cui si cerca surrettiziamente di accreditare circostanze che non esistono, di farmi passare per un soggetto socialmente pericoloso. La verità è che mi si vuol far pagare il fatto che non mi sono dimesso”.
Ecco la memoria che i suoi legali hanno presentato nella difesa di Celeste:
I sottoscritti avv.ti Daniela Torro e  avv. Giorgio Bonamassa del Foro di Milano, difensori del sig. Alfredo Celeste,  presentano
MEMORIA EX ART.7, III COMMA
D. LGS. N. 159/2011
A)  In data 18.9.2013   questa difesa inoltrava al sig. Presidente una istanza (in atti) nella quale si faceva notare che  lo stesso aveva posto in essere un comportamento che  poteva far ritenere sussistente una  situazione di sospetto di  non completa terzietà ed imparzialità nei riguardi della Pubblica Accusa nel procedimento in epigrafe contro il sig. Alfredo Celeste.
Nello specifico veniva evidenziato come,  mentre   LA PROPOSTA AVANZATA DAL P.M. AFFERMAVA CON ESTREMA CHIAREZZA E PRECISIONE CHE SI  SOTTOPONE  ALL’ATTENZIONE DI CODESTO TRIBUNALE LA POSIZIONE DI ALFREDO CELESTE, SINDACO DEL COMUNE DI SEDRIANO, INDA-GATO, NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO   SOPRA MEGLIO INDICATO, PER CORRUZIONE AGGRAVATA EX ART.7 D.L. 152/91…”, la ricostruzione  operata  dal Presidente nel provvedimento 9.7.2013  di fissazione udienza  specificasse (correttamente) invece che l’aggravante sopra richiamata concerneva soltanto i coindagati, ma non il sig. Alfredo Celeste.
Questa parte faceva poi notare che “in tal modo la proposta diventava avanzata dichiaratamente soltanto perché il sig. Alfredo Celeste sarebbe statopersona socialmente pericolosa in quanto indagato (nell’ambito del procedimento N.73990/2010 RGNR a carico di numerosi soggetti, indagati per  il delitto ex art. 416 bis c.p., per concorso esterno in associazione mafiosa, per voto di scambio, estorsione) per  i reati di cui agli artt.10, 81 cpv, 319, 321 c.p.…” e che “la fatti-specie non era più, come invece chiaramente dichiarato nella proposta del Procuratore della Repubblica, riconducibile alla previsione di cui all’art.4, lett.b) cit.  ma basata soltanto sul fatto che il sig. Celeste era indagato  per  il reato di corruzione propria e che in tale situazione  frequentava soggetti legati alla criminalità organizzata”.
  In tal modo, si sottolineava, quanto richiamato nel provvedimento di fissazione della udienza  di cui al II comma dell’art.7 cit. aveva trasformato – rendendola prima facieammissibile – una richiesta che rientrava al contrario chiaramente nell’ipotesi di cui all’art.666,II comma, c.p.p..
La correzione del capo di imputazione ad iniziativa autonoma del Presidente, quindi, oltre a non essere prevista dal nostro ordinamento, evitava l’emanazione di un atto dovuto:   il decreto  di cui al II comma dell’art.666 c.p.p.  motivato con  la palese mancanza delle condizioni di legge.
Davanti alle richiamate osservazioni il Presidente , invece di revocare il provvedimento di  fissazione dell’udienza ed emanare il decreto motivato di cui all’art.666, II comma, c.p.p., rispondeva affermando che  il nostro ordinamento non prevede la “revoca” del provvedimento di fissazione dell’udienza, e devolvendo la risoluzione della questione al Collegio in udienza in contraddittorio tra le parti.
Ma ciò appare palesemente errato, almeno secondo chi scrive, non fosse altro perché il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza è semplicemente  un provvedimento ordinatorio di natura amministrativa e  non giurisdizionale, avendo il solo compito di organizzare l’udienza secondo il calendario dell’ufficio e di renderne edotte le parti.
 In altri termini il Presidente del Collegio ha oggettivamente posto la Pubblica Accusa  in una posizione che le consentisse comunque di non essere immediatamente smentita, e di avere quantomeno la possibilità di ottenere una decisione nel merito (anche magari negativa).
Peccato che ciò sia stato raggiunto con un comportamento che viola la previsione dell’art.666, II comma, c.p.p., la quale deve essere rispettata anche se non è prevista alcuna sanzione processuale, ex  art. 124 c.p.p..
Tale comportamento ha già causato un grave danno al sig. Celeste  visto che – non si capisce come – parrebbe che i giornalisti siano già stati tempestivamente informati  nei termini peggiori della richiesta e del procedimento, tanto da rendere
necessaria quale unica difesa del prevenuto nei confronti delle illazioni mass-mediatiche anche ad opera della Procura (memorabile la conferenza stampa del Procuratore capo e dell’Aggiunto del 10.10.2012, mai corretta, in cui si affibbiava a Celeste un reato per il quale  dal 2011 a oggi si è sempre sostenuto non esservi alcun indizio o prova) la richiesta di pubblicità dell’udienza e di autorizzazione alla documentazione integrale e all’ingresso di stampa e televisione.
E tutto questo, lo si ripete, per un procedimento che  non avrebbe neppure dovuto essere incardinato per il chiaro difetto dei presupposti di legge, per il cui accertamento – è inutile rilevarlo – non è in  alcun modo necessaria altra attività al di fuori di quella prevista dall’art. 666, 2° comma c.p.p..
L’errore del P.M. è talmente marchiano (il sig. Celeste sarebbe stato indagato per un reato aggravato dall’art.7 del D.Lgv. n. 152/1991),  che il solo riconoscimento dell’errore  priva la richiesta del P.M. del presupposto di cui agli artt. 1 e 4.
Infatti l’erronea indicazione della fattispecie per cui effettivamente si procede è “conditio sine qua non” per affermare la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 4 lett.b) D.Lgs n. 159/2011.
B)   Purtroppo la nettezza di quanto avvenuto impone a questa difesa di ritenere possibile che la decisione assunta dal Presidente del Collegio (non emanare  il provvedimento di cui al II comma dell’art.666 c.p.p. ed  emanare invece un decreto di fissazione dell’udienza con un capo di incolpazione “corretto”),  aggravata dal provvedimento assunto successivamente di sostanziale rigetto della istanza della difesa sul punto – alla luce della rilevante esperienza giudiziaria e conoscenza della materia giuridica del Presidente – sia idonea a sospettare la presenza di una situazione dove  vi è il concreto e reale pericolo che possa essere venuto meno il rispetto della assoluta terzietà e imparzialità che deve avere  il Giudice nei confronti delle parti. 
  In altri termini, ritengono questi difensori che sia integrata la fattispecie di cui all’art. 36, I    comma, lett.h), c.p.p..
E’ noto infatti che l’astensione (art. 36 cod. proc. pen.), come la ricusazione (art. 37 cod. proc. pen.), è istituto finalizzato alla garanzia dell’imparzialità del giudice, intesa come terzietà- assenza di pregiudizio.
Deve essere anche notato che “Al riguardo, però, nella necessaria distinzione tra tali strumenti di garanzia, nelle numerose sentenze della Corte in materia di incompatibilità è stata assecondata la scelta del legislatore di riferire il pregiudizio all’esercizio di funzioni, tipiche e definibili in astratto, avvenuto nello stesso procedimento, sul presupposto che solo in questi casi l’esigenza di terzietà del giudice possa essere apprezzata fin dal momento della formazione dei collegi e
degli uffici giudicanti, possa essere quindi soddisfatta con tempestive deroghe alle tabelle o agli ordinari criteri di assegnazione degli affari e non resti affidata soltanto all’iniziativa del singolo giudice o delle parti” (Corte cost., 17/06/1999, n. 241).
Era per questo che, seppur velatamente, questa parte aveva già fatto presente quanto sopra nell’istanza 18.9.2013. 
C) In ogni caso, neppure la correzione operata dal Presidente della richiesta della Procura della Repubblica  la rende in alcun modo riconducibile a quanto previsto agli artt.1 e 4 del D. Lgs citato.
Il P.M. non  dice  nella sua richiesta,  e non emerge neppure dagli atti depositati, che ci si possa trovare  in presenza della fattispecie di cui:
all’art.1, lett.a)  in quanto  in nessun modo neppure si adombra che il sig. Celeste sia “abitualmente dedito  a traffici delittuosi”, né vengono ovviamente indicati elementi di fatto che possano far  anche solo ipotizzare tale possibilità;
all’art.1, lett.b), in quanto in nessun modo neppure si adombra che il sig. Celeste, “per la condotta  ed il tenore di vita debba ritenersi …….che viva abitualmente, anche  in  parte, con i proventi di attività delittuose”, né vengono ovviamente indicati elementi di fatto che possano far  anche solo ipotizzare tale possibilità;
all’ art.1, lett.c) , in quanto in nessun modo  neppure si adombra che “per il suo comportamento debba ritenersi” che il sig. Celeste  sia dedito alla commissione di reati  che  offendono o mettono in pericolo  l’integrità fisica  o morale dei mino-renni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”, né vengono ovviamente indicati elementi di fatto che possano far  anche solo ipotizzare tale possibilità;   
all’ art.4,lett.a),  in quanto  in nessun modo neppure si adombra che il sig. Celeste sia  indiziato di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale”;
all’art.4, lett.b), in quanto il P.M. solo in modo palesemente erroneo e contrario al capo di incolpazione da lui stesso prodotto (e per capire il gravissimo errore  bastava riflettere circa la affermazione che il G.I.P. avesse disposto per Celeste i soli arresti domiciliari)  ha affermato – corretto poi dal Presidente di questo Collegio    che il sig. Celeste è un “soggetto indiziato  di uno dei reati previsti dall’art.51, comma 3 bis, del codice di procedura penale”;
all’art.4, lett.d), in quanto in nessun modo neppure si adombra che il sig. Celeste, “operando in gruppo o isolatamente, pone  in essere  atti preparatori, obietti-vamente rilevanti,  diretti a sovvertire  l’ordinamento dello Stato…… nonché alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale”; 
all’art.4, lett.e), in   quanto in nessun modo neppure si adombra che il sig. Celeste “abbia fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi  della legge 20 giugno 1952, n.645,  e nei cui confronti debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continui a svolgere  una attività analoga a quella precedente”;
all’art.4, lett.f), in quanto in nessun modo neppure si adombra che il sig. Celeste, “compia atti preparatori, obbiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione  del partito fascista  ai sensi dell’art.1 della legge  n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza”;
all’ art.4, lett.g), in quanto in nessun modo neppure si adombra che il sig. Celeste “sia stato  condannato  per uno dei delitti  previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti  della legge 14 ottobre 1974, n.497” e che si possa anche solo vagamente “ritenersi, per  il … comportamento successivo,  che sia proclive  a commettere  un reato  della stessa specie col fine indicato alla lettera d)”;
all’art.4, lett. h), in quanto in nessun modo neppure si adombra che il sig. Celeste possa essere “istigatore, .. mandante .. e finanziatore dei reati indicati nelle lettere precedenti”;
all’art.4, lett.i), in quanto in nessun modo neppure si adombra che il sig. Celeste sia “indiziato di avere agevolato  gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401”.
  In realtà quindi neppure la “correzione” operata dal Presidente, come si  nota agevolmente,  riconduce la richiesta ad alcuno dei casi sopra riportati.
Ne consegue che  non vi è alcuna ragione affinché il Collegio adito dal P.M. non respinga immediatamente  senza alcun indugio la richiesta del P.M.  o la dichiari  inammissibile all’inizio dell’udienza per carenza di indicazione e motivazione dei presupposti.                    
4)   Questa parte, però, qualora le S.V.  ritenessero ugualmente ammissibile la richiesta del P.M. e gli consentissero di riformularla ex novo in udienza, al di fuori della proposizione eventuale di una nuova istanza motivata, chiede di dimostrare, almeno per l’essenziale,  anche in questa sede l’assoluta erroneità, in fatto e in diritto, dell’accusa rivoltagli – tenendo conto ovviamente che questo non è il procedimento penale principale in cui difendersi compiutamente – nonché di offrire elementi idonei a consentire al Collegio di formarsi una opinione del sig. Celeste completa e corretta, rispetto a quella artatamente fuorviante e non veritiera fornita dalla Pubblica Accusa.  
A tal fine deposita la seguente documentazione:
1-       stralcio della informativa dei C.C. del 20.10.2011;
2-         motivi presentati al Tribunale del Riesame per Scalambra, con la documen-tazione allegata come tornata dalla cassazione (escluse le tavole);
3-   motivi presentati al Tribunale del Riesame per  Celeste;
4 –  Consulenza tecnica di ufficio disposta dal P.M. (I relazione);
5-  Contratto d’affitto dell’attuale abitazione di Via Fagnani 10 della famiglia del sig. Celeste a decorrere  dal 1998.       Precedentemente dal 1978 (anno del matrimonio) fino al 1998 i coniugi Celeste erano in affitto nell’abitazione di Via Vittorio Veneto, in Sedriano, di proprietà di Cesana Maria , residente in Svizzera , sorella   di Cesana Olga,  ex capo ufficio di Celeste alle Poste  e madre di Bagini Ivano, attuale messo comunale di Sedriano.
6- In relazione al PII Villa Colombo:
6a)delibera giunta municipale 149 del 12/11/2008 . avvio del procedimento da parte della precedente giunta avente come Sindaco il sig. Rigo del PD.;
6b)  Villa Colombo, Vincolo  storico architettonico  “atto di verificata condizione sospensiva  accertata mancanza di condizione risolutiva”;
6c)  “atto di vendita” della Villa;
6d) delibera  di G.M.nr 114 del 31/07/2008,  atto di indirizzo; 
6e) delibera  C.C. nr 33 del 12/07/2007  “approvazione documento di inqua-dramento per i programmi integrati di intervento”;
7) residenza storica e stato di famiglia di Costantino Teresa alla data del 02/12/2011 e dal 03/12/2011 emigra a Trecate (NO);
8a) e 8b) verbali S.I.T. di  Sergio Garavaglia; 
9) Elenco atti del Proc. Pen. N.73990/2010/ R.G.P.M.;
10) Verbale udienza ex artt. 220 e 268 c.p.p.;
11) Documentazione relativa all’attività del sig. Celeste  a favore del c.d. “campo Ashraf” iraniano, compreso viaggio a Roma;
12) Redditi sig. Celeste: dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio che gli stessi sono tutti rinvenibili nel sito web ufficiale del Comune di Sedriano;
13) Preferenze elezioni regionali 2010 nel  Comune di Sedriano;
14) Convenzione Centro Commerciale Bennet e Bando per i commercianti;
15) Lettera 14.1.2013 al Tribunale del Riesame;
16) Regolamento sale gioco del  Comune – articoli di stampa – sentenza TAR Lombardia  del 13.12.2010;
17) titoli di studio del sig. Celeste;
18) attività lavorativa storica;
19) delibera 17.4.2012 denominazione vie alle vittime di mafia (Rosario Levantino, don Puglisi e Giuseppe Impastato ) 
20) documentazione relativa a questione ALER,  ricerca di colloquio con Zambetti;
21) documentazione  lista elettorale
22) Atti inerenti azione contro la TAV anche per  movimento terra; 
23) Certificazioni antimafia  ditta De Lorenzis Garden e ditta Punto Green;
Si produce su supporto informatico:
       trascrizioni di tre interrogatori di Eugenio Costantino da parte del P.M.;
       informativa dei C.C. del 20.10.2011 
     interrogatorio S.I.T. Fagnani Silvia;
     trascrizione interrogatorio Alfredo Morra (diviso in due parti).

Milano, 3.10.2013
                    avv. Daniela Torro                 avv. Giorgio Bonamassa

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