Non bastava l’aumento dei costi dell’energia elettrica per esasperare i commercianti, anche un nuovo balzello, seppure non particolarmente oneroso, per completare l’opera. Sì, perché proprio in questi giorni è stata recapitata ai commercianti una comunicazione, a firma del responsabile della sicurezza, con cui gli si è chiesto di mettersi in regola con la prescritta “autorizzazione pubblicitaria” relativa all’insegna del loro esercizio commerciale. In concreto gli si è ingiunto di regolarizzare la loro posizione, previo il pagamento di euro 20 e due marche da bollo da 16 euro, per una spesa totale complessiva di euro 52. La sanzione amministrativa prevista dall’art. 23 del codice della strada, a cui si riferisce il provvedimento in oggetto, varia da 430 a 1.731 euro. Una misura, sicuramente legittima, ma in un momento così difficile per il commercio appare una vessazione oltre che un pedissequo adempimento amministrativo. Del resto appare curioso che il provvedimento sia stato assunto dal dirigente e in giunta non si siano resi conto dell’inopportunità della misura che mal si concilia con i magri bilanci dei commercianti, che con la crisi in atto certo non nuotano nell’oro. Il risultato è che gli esercenti non l’hanno presa bene, anzi sono molto arrabbiati. La circostanza non è sfuggita al consigliere Alfredo Celeste che ha presentato un’interrogazione per chiedere conto della ragione per la quale è stata rispolverata la norma, che da più di decennio non era applicata. Da qui, secondo Celeste, l’insorgenza di alcune domande. Quali? Si è considerato il lungo e attuale stato di sofferenza dei vari esercizi commerciali, emergenti a fatica dalla lunga emergenza pandemica? Come si conciliano le sbandierate intenzioni di questa amministrazione di venir incontro ai commercianti e artigiani con l’attivazione di questa che sembra essere una gabella aggiuntiva, che può essere sottovalutata per la sua entità? Quale è stata la necessità impellente dell’applicazione attuale di uno dei codici della strada dopo una sua lunghissima assenza di applicazione? Come si attua questa disposizione, con ossequio all’art. 23 suddetto, con gli esercizi che non si affacciano sulla strada pubblica? La richiesta -spiega Celeste– si basa sul predetto art. 23 del codice della strada che cosi recita: “Lungo le strade o in vista di esse e’ vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica… la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
