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Il Tribunale civile di Milano, com’è risaputo, il 6 febbraio scorso ha pubblicato la sentenza con cui ha stabilito che il collaudo dell’area feste era regolare e la ditta aveva eseguito i lavori in conformità con la progettazione. Di conseguenza ha condannato il Comune a pagare le controparti (impresa Coruzzi Costruzioni Srl, ingegner Angelo Munari e architetto Angelo Claudio Massetti) per un valore di circa 420.000 euro. Tuttavia a distanza di quasi due mesi dal verdetto non è successo nulla. L’area feste, nonostante che il verdetto che ha sancito la regolarità dei lavori, è tuttora interdetta all’uso. Non s’intravede nulla che lasci immaginare in tempi brevi un ripristino delle attività,  che pure si svolgevano prima che i commissari straordinari intentassero la causa, che, stando alla sentenza, non fondata sui dati di fatto. Il Comune, che ha ereditato e continuato la vertenza, per adesso se l’è cavata ricorrendo alla sentenza, senza considerare che il giudice scrivendo nel dispositivo che il “committente (Comune) , una volta approvato il collaudo, decade dalla garanzia per i vizi occulti se non li denuncia entro 60 giorni dalla scoperta” rischia di fare un buco nell’acqua.
Ma, a parte ciò, come e quando si pensa di sistemare il complesso? Il Comune si può chiamare fuori dopo che la sentenza ha sancito la regolarità dei lavori e per di più non si può più dare la colpa ai precedenti amministratori? Se il Comune non si deve far carico dell’intervento chi al suo posto? Basta il ricorso per lasciare tutto com’era? Interrogativi a cui l’amministruzione Cipriani farebbe bene a dare una risposta e la promessa assemblea -se convocata- sarebbe la sede giusta per chiarire ogni cosa e spiegare cosa vuole fare. Intanto in un passaggio della sentenza si evince come il contenzioso avviato dai commissari era infondato se non temeraria. “Peraltro, come noto, a favore del committente che abbia accettato la consegna dell’opera (cui va assimilato, come visto, il committente pubblico che abbia approvato il certificato di positivo collaudo) residua in ogni caso la garanzia per i vizi c.d. occulti, cioè non riconoscibili con l’ordinaria diligenza al momento della consegna. Il committente decade però anche dalla garanzia per tali vizi se non prova di averli denunciati nel termine di 60 giorni dalla scoperta (art. 1667, II comma, c.c.; Cass. 10579/2012; tale effetto interessa tutti i rimedi previsti dalla legge, ivi compreso il risarcimento  dei danni derivanti dai difetti dell’opera, Cass. 28417/2005). Ebbene, nel caso di specie, l’attore, lungi dall’aver allegato e provato, se del caso mediante presunzioni, che la propria denuncia all’appaltatore datata 8 maggio 2014 (doc. 19 attore) fosse tempestiva, ha invece -del tutto infondatamente- argomentato in diritto i motivi per cui, a suo parere, il termine di decadenza in parola non possa essere applicato ai contratti pubblici di appalto. Tale interpretazione, contraria ai precedenti in tema della giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. 10992/2004), se seguita porterebbe evidentemente a pregiudicare eccessivamente la posizione dell’appaltatore di opera pubblica, il quale, come rilevato dalla dottrina, avendo perso la disponibilità dell’opera consegnata alla stazione appaltante, una volta che quest’ultima ha approvato il collaudo (eseguito in contraddittorio) confida ragionevolmente nella regolare attuazione del rapporto, ed in virtù di tale affidamento programma la sua attività. Ponendo a carico del committente l’onere di denunciare tempestivamente i vizi dell’opera, il legislatore evita il consolidarsi di un affidamento destinato ad essere deluso a causa dell’applicazione dei rimedi legali. L’eccezione di decadenza formulata dal convenuto Coruzzi Costruzioni S.r.l. in liq. in c.p. è pertanto fondata, non essendo emersa prova che gli allegati vizi siano stati denunciati all’appaltatore nel termine di sessanta giorni dalla loro scoperta.
La domanda di condanna rivolta nei suoi confronti dall’attore (Comune)  deve quindi essere respinta”. 


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