L’amministrazione comunale ha rinnovato il fondo per erogare contributi a coloro che rimuovono e smaltiscono materiali e semilavorati contenenti amianto dagli immobili ad uso civile o destinati ad attività produttive presenti sul territorio comunale. Il proposito è promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente a tutela della salute pubblica, oltre che dai rischi di depositi e/o discariche abusive. Per aderire all’iniziativa gli interessati dovranno presentare al protocollo comunale, l’apposita modulistica rinvenibile sul sito comunale, in carta libera, debitamente compilata in ogni sua parte, in versione originale, corredata della documentazione prescritta.
Gli immobili e manufatti oggetto di richiesta di contributo devono:
– essere ubicati nel territorio del Comune di Cornaredo; – essere conformi dal punto di vista edilizio/urbanistico.
Gli interventi oggetto di richiesta di contributo devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti in materia di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto. In particolare, nei casi previsti, i richiedenti hanno l’obbligo di acquisire presso gli Uffici competenti i titoli abilitativi edilizi e urbanistici necessari per l’esecuzione dell’intervento.
Per poter accedere al contributo i richiedenti dovranno inoltre presentare, al termine dei lavori, documentazione completa comprovante la corretta esecuzione delle opere di rimozione e smaltimento da parte di ditte specializzate e abilitate al trasporto, al conferimento e allo smaltimento dei prodotti e materiali contenenti amianto.
I lavori di bonifica compatibili con l’erogazione del contributo sono quelli indicati nell’art. 2 del regolamento.
Per ciascun fabbricato o unità abitativa (nel caso di edifici a corte o a schiera/cortina) può essere presentata una sola richiesta di contributo; faranno fede in questo senso i riferimenti catastali. L’applicabilità del contributo in relazione alle definizioni di “fabbricato” e “unità abitativa” sarà stabilita, nei casi non inequivocabili, a giudizio insindacabile dell’ufficio tecnico comunale.
I richiedenti, congiuntamente alla richiesta di contributo, devono anche presentare il riscontro di avvenuta consegna all’ASL competente del Modulo NA/1 – Notifica di presenza di amianto in strutture e luoghi per l’ immobile oggetto dell’istanza.
Il finanziamento massimo concesso per ciascuna richiesta è così determinato:
a. il 40% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 300,00, per interventi fino a 80 mq di superficie (ad es. tettoie, box);
b. il 30% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 400,00 per interventi da 81 mq fino a 150 mq di superficie (ad es. tettoie, box, piccoli fabbricati);
c. il 25% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 500,00, per interventi da 151 mq fino a 300 mq di superficie (ad es. villette singole e bifamiliari, piccoli condomini, piccoli capannoni);
d. il 20% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 600,00, per interventi da 301 mq fino a 800 mq di superficie (ad es. condomini, capannoni);
e. il 15% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 700,00, per interventi da 801 mq fino a 1000 mq di superficie (ad es. grandi condomini, capannoni di medie dimensioni );
f. il 10% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 700,00, per interventi oltre i 1001 mq fino a 3000 mq di superficie (ad es. grandi condomini, capannoni di grandi dimensioni).
L’erogazione del contributo avverrà in ordine cronologico rispetto al numero del protocollo comunale attribuito alle domande presentate e ritenute ammissibili ai sensi del presente regolamento, fino ad esaurimento del fondo stanziato dall’amministrazione comunale e comunque secondo le disponibilità finanziarie della stessa.
L’erogazione del contributo avverrà a beneficio del richiedente/titolare delle domande ammesse, secondo le procedure di rendicontazione di cui agli articoli che seguono.
Se il contributo viene riconosciuto a persone giuridiche, prima della relativa erogazione il soggetto interessato dovrà presentare all’ufficio l’apposita dichiarazione circa l’eventuale ritenuta da applicare ai sensi dell’ex art. 28 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i.
