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Alfredo Celeste

C’è voluto un lungo anno per la sentenza, ma quando è arrivata non ha fatto altro che confermare lo scioglimento del consiglio comunale. Sì, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso avanzato dagli ex amministratori (Silvia Fagnani, Massimiliana Marazzini, Adelio Achille Pivetta, Gennaro Rusciano, Silvia Scolastico) che chiedevano di annullare il provvedimento. Il massimo organismo ha respinto tutte le obiezioni che nel ricorso sono state formulate a cominciare dall’impossibilità di prendere visione di tutta la documentazione, ovvero della relazione che ha motivato il commissariamento dell’ente.
Poi non ha ravvisato alcun profilo di incostituzionalità nel fatto che non è stato dato alcun avviso sul procedimento in questione. La proposta di scioglimento –ha obiettato- è stata preceduta dalla formale nomina di una commissione di accesso (ossia di indagine), la cui attività si è protratta per mesi; gli amministratori in carica ne erano ovviamente al corrente e dunque avevano la possibilità di presentare alla commissione stessa, nonché al Prefetto, le osservazioni che ritenessero opportune”. “Ancora una sentenza fotocopia -afferma l’ex sindaco Alfredo Celeste– a conferma che l’automatismo in questo caso è prevalente. La giustizia continua a latitare, visto che si prendono per buone solo le accuse. Non si entra nel merito e si ricorre ad argomentazioni formalistiche per adeguarsi a quel che era stato sentenziato prima. Un verdetto che fa comodo a tutti, ma non fa giustizia. Non finisce qui. Pensiamo di denunciare per falso chi ha costruito un castello accusatorio fasullo”. Tuttavia il Consiglio di Stato qualche concessione l’ha fatta laddove “osserva che se si procede analizzando isolatamente i singoli aspetti o accadimenti, può in effetti sembrare che taluno di essi, preso a sé, sia scarsamente significativo, in quanto di modesta rilevanza ovvero suscettibile di diverse interpretazioni. Ma in realtà ciò che le autorità procedenti hanno inteso è che tutti quegli elementi assumono rilevanza e significato in quanto concorrenti e connessi fra loro. Ed è questa una valutazione tipicamente discrezionale sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità. E nella fattispecie non si può dire che la valutazione sia stata manifestamente illogica”. Infine sui “nuovi documenti”, ovvero verbali di deposizioni testimoniali rese in sede penale nel corso dell’anno 2014, ha rilevato che “non si può imputare a vizio dei provvedimenti amministrativi impugnati in questa sede il fatto che le autorità emananti le abbiano ignorate” essendo successivi allo scioglimento del consiglio comunale.

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