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Certo che la controversia fra Comune e società Cosmocal Spa fra   sanzioni e cause in tribunale non finisce più. Ora la materia della contesa è la nuova convenzione per la prosecuzione dell’attività estrattiva alla cava Cascina Bergamina. La società non condividendo le pretese dell’amministrazione comunale per rinnovare la convenzione è ricorsa al Tar per contestarne la decisione. Il tutto è scaturito dalla richiesta dell’amministrazione comunale alla società di fornire l’integrazione della documentazione con la presentazione del progetto per il proseguimento dell’attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Cascina Bergamina con le planimetrie del piano di coltivazione, nonché la relazione tecnica e le planimetrie del recupero ambientale. Non solo. Ha pure comunicato che stava elaborando delle proposte di modifica della convenzione. Troppo per soprassedere, secondo Cosmocal. Ma quali sono le variazioni che in municipio hanno in animo di apportare?

– Maggiorazione del contributo dovuto ai sensi dell’art. 25 della L.R. 14/98, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture ed interventi pubblici di recupero ambientale;
– Opere di rifacimento dei manti di parte dei tratti stradali di maggior percorrenza dei mezzi diretti in cava (parte delle vie Giovanni XXIII e Cusago);
– Fornitura, fino a 500 mc/anno, di sabbia e ghiaia a titolo gratuito; 
– Corresponsione al Comune della quota di indennizzo delle opere di riassetto ambientale relativamente alla parte non realizzabile della precedente autorizzazione a seguito del rilascio di quella nuova;
– Cessione gratuita delle aree su cui insiste la cava, a seguito del collaudo delle opere di riassetto ambientale previste nella nuova autorizzazione; – oneri a carico della società per l’incarico tecnico finalizzato al contraddittorio del quantitativo scavato, gestione e riassetto ambientale, nel corso e al termine dell’escavazione;  
– Rimodulazione dell’orario giornaliero dell’attività di cava e impegni a garanzia della minor interferenza possibile dei mezzi di trasporto del materiale con i centro abitati del comune di Bareggio e dei comuni limitrofi anche in considerazione della viabilità alternativa di immissione alla SP 114. 
Non è tutto. La convenzione dovrà anche prevedere l’assunzione degli obblighi convenzionali a valere per sé e successori o aventi causa, comprese le idonee garanzie bancarie in riferimento agli obblighi economici ivi previsti; per le controversie deve ritenersi competente il Tribunale di Milano. Inoltre la durata della convenzione debba essere riferita ai termini della nuova autorizzazione. In ogni caso dovrà essere garantito l’assolvimento di tutti gli obblighi riportati in convenzione per i quali sono previste tempistiche diverse rispetto all’autorizzazione. 
Tutti gli obblighi devono essere garantiti anche in caso di eventuali proroghe o rinnovi che non ne dovessero richiedere nuova formulazione. Rimangono in ogni caso fatti salvi tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Progetto Di Gestione Produttiva Ambito Estrattivo ATEg33-C1 e C2, approvato dalla Città Metropolitana con Decreto Dirigenziale n. 4053/2015 del 07/05/2015, con particolare riferimento alla problematica inerente la viabilità ed i preventivi titoli abilitativi, necessari alla realizzazione della stessa e delle opere connesse.

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