La relazione prefettizia con cui è stata comunicata all’amministrazione comunale in carica lo scioglimento del Comune è tuttora in gran parte secretata. I tentativi degli ex amministratori di ottenere copia completa del documento per poter fare ricorso con tutti gli elementi possibili non hanno sortito alcun effetto. Anche la richiesta dell’ex vicesindaco Adelio Pivetta è stata respinta con la giustificazione che non è parte interessata. Una singolare motivazione, ma tant’è. Un modus operandi ancor più incomprensibile se si pensi che il Comune è stato sciolto per riportare legalità, trasparenza e correttezza. Non rendendo pubblica la relazione non si fa sicuramente un buon servizio alla chiarezza per la quale la commissione prefettizia è stata insediata e perdipiù non si permette agli ex amministratori di avere adeguata cognizione dei fatti invocati a giustificazione dello scioglimento. Cosa c’è di top secret nel dossier per sottrarlo alla pubblica accessibilità?
Sono forse contenute dichiarazioni di persone escusse dalla commissione che si aspettavano di essere tenute segrete? Chissà… Certo è che il ricorso che lo Studio legale Bormioli di Genova (lo stesso che è riuscito a far annullare lo scioglimento al Comune di Bordighera per infiltrazioni mafiose), a cui gli ex amministratori si sono affidati, è basato sulla relazione incompleta. Tuttavia nel ricorso davanti al Tar del Lazio si dice che <i provvedimenti indicati si appalesano fin d’ora illegittimi e lesivi del diritto ale funzioni elettive e dell’onorabilità dei ricorrenti, che ne chiedono, previa sospensione cautelare, l’annullamento>. Ma quali sono le ragioni di diritto per invocare la sospensione? Anzitutto <i ricorrenti non sono stati avvisati dell’avvio di procedimento di scioglimento come richiesta dalla norma e perdipiù ‘omisisone non è giustificata da ragioni di urenza, visto che le relazione prefettizia è del 24 luglio e la proposta ministeriale dell’11 ottobre. Poi la proposta ministeriale è anteriore alla delibera del consiglio dei Ministri quando avrebbe dovuta precederla>. Non è tutto. <I presupposti legali dello scioglimento devono essere dimostrati sulla scorta di “concreti, univoci e rilevanti elementi” e quindi di circostanze reali e obiettive che il giudice deve esser emesso in grado di verificare e deve verificare con onere della prova gravante sul Ministero in caso di contestazione>. Il che non è avvenuto. Inoltre <l’amministrazione procedente deve ben distinguere le responsabilità degli amministratori eletti rispetto a quelle del segretario, dei dirigenti e dei dipendenti. Infine nell’attività del Comune non sono rilevabili in alcun modo, costanti, estese e pervasive violazioni di norme tali da consentire di ritenere che via sia quela compromissione della vita istituzionale dell’ente quelle constanti violazioni di regole e di principi quella dissoluzione del sistema del governo democratico, quell’estesa e sistematica deviazione rispetto al modello legale di organizzazione e condotta che dia luogo a una situazione di precarie condizioni di funzionalità, di dissesto amministrativo dell’ente, che sono il necessario presupposto dello scioglimento della norma rubricata. Insomma se illegttimità amministrative vi sono state -e comunque di carattere episodico e non sistemmatico- di esse risultano responsabilità degli uffici amministrativi del Comune. Tale effetto non viene in alcun modo rappresentato e tantomeno dimostrato negli atti impugnati, che risultano pertanto affetti dai vizi rubricati>. Abbastanza secondo i ricorrenti per sospendere il provvedimento e annullare tutti gli atti conseguenti.
