La Corte d’Appello di Milano deciderà il 15 dicembre prossimo sul ricorso contro il Comune dei soci assegnatari delle aree di via Zara in cui hanno realizzato le proprie. Con l’istanza chiedono la riforma della sentenza depositata il 7 gennaio 2015, emessa dal Tribunale di Milano, con cui si son visti condananti a rifondere il Comune ben 690.000 euro. Il ricorso, curato dall’avvocato Francesco Paolo Schillaci di Milano, si fonda anzitutto sul fatto che la realizzazione dei Peep poteva avvenire soltanto attraverso l’espropriazione generalizzata delle aree e la successiva riassegnazione delle stesse. Poi il termine decennale di prescrizione del diritto al conguaglio vantato dal Comune di Vittuone è iniziato a decorrere dal 25 giugno 1988 e, avendo il Comune interrotto il termine prescrizionale solo nel mese di ottobre 2005, il suo diritto al conguaglio è caduto in prescrizione alla fine del mese di giugno del 1998. E ancora sull’illegittima pretesa del Comune di trasferire il costo del risarcimento del danno per l’occupazione abusiva delle aree sugli appellanti. Inoltre il Ctu ha accertato che il Comune (che a suo dire avrebbe applicato criteri di calcolo assolutamente certi ed obiettivi, tanto da giustificare l’emissione delle ingiunzioni di pagamento) non solo ha utilizzato parametri di calcolo opinabili, ma addirittura ha applicato criteri di calcolo errati. Abbastanza per chiedere alla Corte di Appello di modificare la sentenza impugnata. Ma con quale ragioni?
IN VIA PRTEGIUDIZIALE E CAUTELARE:
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorità della sentenza impugnata e di conseguenza, ripristinare gli effetti dei decreti emessi dai giudici di primo grado di sospensione delle esecutività delle ingiunzioni di pagamento emesse nei confronti degli
odierni appellanti.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
accertare e/o dichiarare l’avvenuta prescrizione dei crediti vantati dal Comune nei confronti degli odierni appellanti, e per l’effetto annullare le ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Vittuone nei confronti degli stessi.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
accertare e dichiarare l’illegittimità di riversare sugli assegnatari degli appartamenti a titolo di conguaglio i costi sostenuti dal Comune per il risrcimento del danno provocato alle sorelle Frontini in seguito all’accertata occupazione abusiva, e pertanto, ordinare al Comune di Vittuone, ai fini della corretta quantificazione dei singoli conguagli di detrarre dall’importo di 690.000 euro la somma di 261.596,35 euro o la minore o maggiore ritenuta di giustizia – oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali, e per l’effetto annullare le ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Vittuone nei confronti degli ordierni appellanti.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
accertare e dichiarare l’errore commesso dal Comune nella modalità adottata per il riparto del conguaglio tra i diversi proprietari e/o usufruttuari, in quanto, anziché suddividere l’importo complessivo di 690.000 euro per l’ammontare totale dei metri cubi dei quattro lotti edificati e dividerlo sulla base dei metri cubi di proprietà o usufrutto di ciascuno, avrebbe invece dovuto suddividere detto importo in ragione di 500/1000 in base al volume assegnato e 500/1000 in base alla superficie di ogni singolo lotto, rapportando il tutto ai millesimi di proprietà di ogni singolo alloggio con le relative pertinenze, e per l’effetto annullare le ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Vittuone nei confronti degli odierni appellanti.