Uno sportello informazioni sull’amianto all’ufficio tecnico comunale di via dei Mille 35. Sì, da lunedì 30 novembre entrerà in funzione il punto informativo sulle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto. Il servizio, che è gestito dai referenti delle ditte Ecoblu Srl e Quadrifoglio Srl convenzionate con il Comune, è aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, dalle 10 alle 12, e di mercoledì, alle 17 alle 18,15. Lo staff tecnico comunale, in accostamento alle ditte convenzionate, sarà a disposizione della cittadinanza per tutte le informazioni finalizzate alla richiesta del contributo economico stanziato dall’amministrazione comunale per la rimozione e lo smaltimento delle coperture in amianto. Ecco il regolamento per l’erogazione di contributi per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto sul territorio.
punto informativo amianto cornaredo
sportello informativo amianto ufficio tecnico comunale cornaredo
CORNAREDO Da lunedì 30 in funzione un punto informativo sull’amianto all’ufficio tecnico comunale
ART. 1 – OBIETTIVI
1. Il presente regolamento intende promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente e garantire la tutela della salute pubblica incentivando la rimozione e lo smaltimento di materiali e semilavorati contenenti amianto dagli immobili e manufatti ad uso civile o destinati ad attività produttive presenti sul territorio comunale, salvaguardando dai rischi di depositi e/o discariche abusive.
2. Ritenendo questa un’attività della quale beneficia l’intera collettività, attraverso questo documento l’Amministrazione Comunale definisce i criteri e le modalità di concessione di contributi economici a fondo perduto, finanziati attraverso un apposito fondo costituito all’interno del Bilancio Comunale, erogati a beneficio di chi ha provveduto a rimuovere e smaltire i materiali di cui sopra, contribuendo così al rimborso parziale dell’onere relativo al loro smaltimento.
ART. 2 – INTERVENTI AMMESSI 1. Opere di rimozione e smaltimento di coperture di edifici costituiti da materiali contenenti amianto quali lastre piane o ondulate.
ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 1. Possono presentare richiesta di contributo soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), proprietari o titolari di diritti reali (es. usufrutto, etc.) o personali di godimento (es. locazione, etc.) di immobili e fabbricati, ivi comprese le relative pertinenze, committenti del piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del D.lgs 81/08, presentato all’ASL MI 1 mediante il sistema telematico GEMA per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto. 2. Qualora la richiesta sia presentata da un condominio, questa dovrà essere sottoscritta da tutti i condomini o, nel caso in cui la figura sia obbligatoria ai sensi del codice civile e delle normative vigenti, da parte dell’amministratore di condominio.
3. Non possono presentare richiesta di contributo enti pubblici o di diritto pubblico, concessionari o gestori di servizi pubblici.
ART. 4 – AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO
1. Gli immobili e manufatti oggetto di richiesta di contributo devono: – essere ubicati nel territorio del Comune di Cornaredo; – essere conformi dal punto di vista edilizio/urbanistico;
2. Gli interventi oggetto di richiesta di contributo devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti in materia di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto. In particolare, nei casi previsti, i richiedenti hanno l’obbligo di acquisire presso gli Uffici competenti i titoli abilitativi edilizi e urbanistici necessari per l’esecuzione dell’intervento.
3. Per poter accedere al contributo i richiedenti dovranno inoltre presentare, al termine dei lavori, documentazione completa comprovante la corretta esecuzione delle opere di rimozione e smaltimento da parte di ditte specializzate e abilitate al trasporto, al conferimento e allo smaltimento dei prodotti e materiali contenenti amianto.
4. I lavori di bonifica compatibili con l’erogazione del contributo sono quelli indicati nell’Art. 2 del presente regolamento.
5. Per ciascun fabbricato o unità abitativa (nel caso di edifici a corte o a schiera/cortina) può essere presentata una sola richiesta di contributo; faranno fede in questo senso i riferimenti catastali. L’applicabilità del contributo in relazione alle definizioni di “fabbricato” e “unità abitativa” sarà stabilita, nei casi non inequivocabili, a giudizio insindacabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
6. I richiedenti, congiuntamente alla richiesta di contributo, devono anche presentare il riscontro di avvenuta consegna all’ASL competente del Modulo NA/1 – Notifica di presenza di amianto in strutture e luoghi per l’ immobile oggetto dell’istanza.
ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Il Comune, nell’ambito delle risorse finanziare disponibili all’interno del Bilancio di Previsione, costituisce un fondo da destinare agli incentivi di cui al presente regolamento.
2. I contributi erogati coprono in quota parte esclusivamente la spesa sostenuta dai richiedenti per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto in relazione agli interventi oggetto del presente regolamento. A tal proposito sono comprese nel calcolo del contributo le spese accessorie sostenute per eseguire le opere per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto di cui all’Allegato N.1 – TABELLA COSTI DI RIFERIMENTO
– a) OPERE COMPRESE NEI PREZZI UNITARI. Sono invece escluse dal calcolo del contributo le altre spese sostenute per opere edilizie per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto con riferimento all’Allegato N. 1
– TABELLA COSTI DI RIFERIMENTO – b) OPERE ESCLUSE DAI PREZZI UNITARI.
3. I costi unitari e le spese a corpo sostenute dai richiedenti non potranno comunque risultare superiori ai costi indicati nell’ELENCO PREZZI UNITARI con riferimento all’allegato N. 1. Nel caso in cui i valori desunti dai documenti probatori presentati eccedano tali valori determinati, il contributo verrà calcolato solo sulla parte della spesa non eccedente tali costi.
4. Il finanziamento massimo concesso per ciascuna richiesta è così determinato:
a. il 40% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 300,00, per interventi fino a 80 mq di superficie (ad es. tettoie, box);
b. il 30% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 400,00 per interventi da 81 mq fino a 150 mq di superficie (ad es. tettoie, box, piccoli fabbricati);
c. il 25% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 500,00, per interventi da 151 mq fino a 300 mq di superficie (ad es. villette singole e bifamiliari, piccoli condomini, piccoli capannoni);
d. il 20% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 600,00, per interventi da 301 mq fino a 800 mq di superficie (ad es. condomini, capannoni);
e. il 15% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 700,00, per interventi da 801 mq fino a 1000 mq di superficie (ad es. grandi condomini, capannoni di medie dimensioni );
f. il 10% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 700,00, per interventi oltre i 1001 mq fino a 3000 mq di superficie (ad es. grandi condomini, capannoni di grandi dimensioni).
5. L’erogazione del contributo avverrà in ordine cronologico rispetto al numero del protocollo comunale attribuito alle domande presentate e ritenute ammissibili ai sensi del presente regolamento, fino ad esaurimento del fondo stanziato dall’Amministrazione Comunale e comunque secondo le disponibilità finanziarie della stessa.
6. L’erogazione del contributo avverrà a beneficio del richiedente/titolare delle domande ammesse, secondo le procedure di rendicontazione di cui agli articoli che seguono.
7. Se il contributo viene riconosciuto a persone giuridiche, prima della relativa erogazione il soggetto interessato dovrà presentare all’ufficio l’apposita dichiarazione circa l’eventuale ritenuta da applicare ai sensi dell’ex art. 28 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i.
ART. 6 – PROCEDURA DI ACCESSO ED EROGAZIONE DELCONTRIBUTO
I soggetti che intendono avanzare richiesta di contributo dovranno documentare quanto segue:
1. prima dell’esecuzione dei lavori dovranno presentare al protocollo comunale l’apposito Modulo di richiesta di contributo per smaltimento di materiali contenenti amianto (Allegato N.1), in carta libera, debitamente compilato in ogni sua parte, in versione originale, corredato della seguente documentazione: – copia fotostatica di un documento d’identità valido del richiedente; – copia del Modulo NA/1 – Notifica di presenza di amianto in strutture e luoghi e dell’Indice di Degrado, con il riscontro di avvenuta presentazione all’ASL competente;
2. dopo l’esecuzione dei lavori dovranno presentare al protocollo comunale l’apposito Modulo di erogazione contributo per smaltimento di materiali contenenti amianto (Allegato N. 2), in carta libera, debitamente compilato in ogni sua parte, in versione originale, corredato della seguente documentazione: – copia della comunicazione presentata all’A.S.L. relativa al piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del del D.lgs 81/08 (a cura dell’impresa esecutrice);
– copia del formulario di trasporto e dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte dello smaltitore (o copia del formulario timbrata dal ricevente);
– dichiarazione di avvenuta bonifica da parte dell’azienda specializzata;
– dichiarazione congiunta da parte del richiedente e dell’azienda specializzata attestante il rispetto delle normative di legge in materia di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto e il rispetto del presente regolamento; – copia della fattura quietanzata relativa all’intervento di smaltimento;
3. il contributo verrà erogato una volta ricevuta la documentazione completa di tutti i documenti richiesti, previa verifica di regolarità degli stessi.
ART. 7 – ISPEZIONI E CONTROLLI 1. Gli Uffici Comunali potranno effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso gli immobili dei richiedenti o beneficiari del contributo al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, nonché di accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese.
ART. 8 – DECADENZA
1. L’accertamento da parte degli Uffici Comunali di false dichiarazioni e/o falsa documentazione comporta la decadenza dall’assegnazione del contributo, fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.
2. Con la decadenza dall’assegnazione del contributo, l’Ufficio Comunale competente provvederà alla revoca dello stesso sospendendone il pagamento qualora non erogato, ovvero avviando le procedure di recupero qualora assegnato.
