Prestito d’onore per i cittadini residenti che si trovino in una situazione di temporanea e straordinaria difficoltà economica. Infatti l’amministrazione comunale proprio per aiutare i cittadini disagiati è disponibile a fornire prestiti per un importo di 2.400 euro, 3.6000 euro e 4.800 euro. La La richiesta di accesso al prestito d’onore deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione nel settore finanziario, scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune (www.comune.bareggio.mi.it).
I requisiti per essere ammessi al prestito alla data di presentazione della domanda sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea;
b) cittadini stranieri non U.E. in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale anche in scadenza se accompagnato da ricevuta di presentazione di richiesta di rinnovo;
c) residenza anagrafica da almeno cinque anni nel comune di Bareggio;
d) compimento del diciottesimo anno di età;
e) reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE ai sensi della normativa vigente, non superiore a 21.501 euro annui, calcolato sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi;
f) condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti dall’art. 9;
g) assenza di situazione debitoria che evidenzi l’assoluta incapacità di rimborso del prestito offerto con microcredito;
h) impossibilità di accedere al prestito ordinario per mancanza di garanzie o alla concessione di prestiti agevolati in relazione alla possibilità di lavoro;
i) non titolarità del richiedente del diritto di proprietà su unità immobiliari. Per le unità immobiliari non destinate all’uso abitativo si procederà d’intesa con gli uffici comunali preposti ad effettuare apposite verifiche nonché valutazioni.
Il contributo erogato dovrà essere restituito con versamenti mensili nel periodo limite di 24 mesi, secondo le modalità che saranno concordate, prima dell’erogazione del contributo stesso, in base alle esigenze e alle possibilità del beneficiario sulla base del piano personalizzato.
2. Il periodo per la restituzione avrà come decorrenza il giorno 10 del terzo mese successivo alla data di erogazione.
3. Il contributo non prevede alcun tipo di interesse, è a tasso zero, senza alcuna spesa od onere a carico del beneficiario.
4. Le rate di rimborso devono essere versate entro il giorno 10 del mese tramite bollettino postale sul c/c del Comune o presso la Tesoreria senza necessità di preavviso. I ritardi nei versamenti devono essere comunicati in forma scritta al Responsabile del Settore Finanziario. E’ considerato ritardo il mancato versamento alla data fissata, fino ad un massimo di 10 giorni.
5. In caso di mancato versamento delle rate di rimborso per un periodo superiore a 60 giorni, si darà avvio alla procedura per la riscossione coattiva, con i relativi interessi legali.
6. La mancata restituzione del prestito condizionerà le eventuali successive richieste di qualsiasi contributo economico.
