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Ma il Comune ha vinto o no il ricorso al Tar per la Villa Venini? Le dichiarazioni trionfali alla stampa del sindaco Stefano Zancanaro farebbero pensare che l’ente l’abbia spuntata nel ricorso. Ma per il Partito democratico quella del sindaco è solo spassosa propaganda in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Infatti in questa nota che ricevo e pubblico ridimensiona il declamato trionfo del primo cittadino in brutta figura. “Leggiamo sulla stampa locale, che il Comune ha vinto il ricorso al Tar per la Villa Venini, ma in realtà la sentenza del Tar è da leggere tutta perché, come si dice, se guardi solo le figure capisci poco. In realtà il Tribunale ha decretato che i lottizzanti del bosco del Bacin (a nord della ferrovia) hanno tempo 120 giorni per consegnare al Comune nuove polizze fideiussorie per completare le opere che si erano impegnati a fare, compreso il restauro della Villa Venini.
Ricordiamo che già il Comune più di tre anni fa, aveva invitato i lottizzanti a consegnare nuove polizze, ma che questi avevano dichiarato che non potevano farlo per loro ‘oggettive difficolta’. E adesso cosa cambia? I lottizzanti hanno risolto con la sentenza ‘le loro difficoltà’? Sembrerebbe di no, visto che non si sono nemmeno costituiti in giudizio. E allora dove sta la vittoria per il sindaco? Quello che non viene detto nell’articolo (ma siamo in campagna elettorale e vale tutto) è la seconda parte della sentenza che respinge e non riconosce al Comune nessun risarcimento da parte dei lottizzanti in quanto il Comune di Vittuone si è dimenticato di quantificarli”.  Surreale, ma vero. Ecco uno stralcio chiarificartore della sentenza del Tar. “Il Comune chiede anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I primi sono identificati nei danni patrimoniali per il dispendio di tempi ed energie da parte dei tecnici comunali per il continuo monitoraggio e controllo della situazione, per l’emanazione di inviti e diffide, per l’esame di osservazioni ed istanze, inutilmente gravose della loro attività. Il danno non patrimoniale viene identificato nella circostanza che “il Comune è privo di garanzie nell’ipotesi in cui il soggetto attuatore non dovesse portare a compimento, nei termini convenzionalmente stabiliti, gli interventi oggetto di convenzione. La domanda risarcitoria non può essere accolta. Non viene infatti addotto alcun elemento di prova sia della sussistenza sia della quantificazione del danno.Come è noto, il danno ingiusto va dimostrato sia sotto il profilo dell’esistenza, sia sotto il profilo dell’ammontare, per cui in mancanza di idonea allegazione e di prova da parte di colui che assume di essere stato danneggiato, non può essere accordato alcun risarcimento. Il Comune non ha assolto all’onere di fornire la prova certa e concreta del danno, né del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla società lottizzante. Nel caso in esame, rispetto al danno patrimoniale, l’Amministrazione avrebbe potuto quanto meno indicare quanti funzionari si siano impegnati nelle trattative e il relativo costo”. Quindi, alla fine più che un trionfo del sindaco ci sembra una pessima figura mascherata da grande vittoria.

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