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La celebrazione del matrimonio e dell’unione civile, a cura del sindaco o di suo delegato in orario di ufficio e nella sede municipale, è servizio pubblico essenziale.  E’ come tale deve essere garantito a tutti i cittadini che ne abbiano i requisiti ai sensi di legge e che ne facciano richiesta. La loro celebrazione comporta l’erogazione di ulteriori servizi che possono a esempio riguardare il luogo e l’orario di svolgimento della cerimonia con rito civile. Da qui la necessità  di regolamentare la materia della celebrazione oltre che del matrimonio con rito civile anche delle unioni civili, disciplinando i servizi pubblici non essenziali, connessi alla celebrazione, così da renderli fra l’altro assoggettabili a tariffa. Infatti l’amministrazione comunale ha approvato un nuovo regolamento che disciplina le celebrazioni: 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Il presente atto disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alle celebrazioni dei matrimoni civili ai sensi degli Artt. 106 e 110 del C.C. e delle unioni civili ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76. La celebrazione del matrimonio e dell’unione civile costituisce attività istituzionale garantita.
ART. 2 -FUNZIONI 
La celebrazione dei matrimoni e/o unioni civili viene effettuata dal sindaco, nelle funzioni di ufficiale dello stato civile, dai dipendenti a tempo indeterminato del Comune da esso delegati o da persone delegate (ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. N.396/2000) purché cittadini italiani in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale che hanno espressamente accettato tale delega. Il celebrante dovrà curare il ritiro, la tenuta ed il deposito dei registri degli atti di stato civile utilizzati per la celebrazione e ne sarà direttamente responsabile. 
ART. 3- LUOGO DELLA CELEBRAZIONE 
I matrimoni e/o le unioni civili vengono celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni, anche parenti degli sposi, presso la sala giunta del palazzo comunale oppure presso la sala “Mario Costa” sita in piazza del Seminatore.
ART. 4 – CALENDARIO E ORARI DI CELEBRAZIONE 
I matrimoni e/o le unioni civili vengono celebrati di norma, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio stato civile al momento in vigore ed al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o eccezionalmente al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, ma sempre previa disponibilità degli organi amministrativi e dal personale comunale addetto al servizio.
ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La visita dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento con il personale dell’Ufficio stato civile. Oltre ai normali compiti istituzionali disciplinati dalle disposizioni di legge, di norma, sono resi dal Comune anche i seguenti servizi: 
– disponibilità dei luoghi della cerimonia per il tempo necessario allo svolgimento del rito e per l’accoglienza dei soggetti, invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi; 
– servizi di apertura del palazzo comunale e della sala “Mario Costa” per l’eventuale disposizione dei fiori, piante o altri addobbi delle sale in questione; 
– collaborazione e assistenza all’Ufficiale dello stato civile da parte di personale appartenete ad altri servizi comunali messo a disposizione del responsabile che si occupa del coordinamento.
ART. 6 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO 
L’ufficio comunale competente all’organizzazione della cerimonia di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l’Ufficio di stato civile pertanto la richiesta di celebrazione e utilizzo del locale prescelto (sottoscritta da entrambi i richiedenti) va presentata all’Ufficio stato civile sito presso i servizi demografici di questo Comune, utilizzando il modello predisposto ad hoc e disponibile presso lo stesso Ufficio e sul sito istituzionale del Comune, 4 almeno 40 giorni prima la data stabilita per la celebrazione. Nel caso di celebrazione di matrimonio civile, quest’ultima deve essere preceduta da regolari pubblicazioni (come previsto dal D.P.R. N.396/2000); qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio nella data prestabilita sarà considerata nulla. I richiedenti dovranno segnalare l’eventuale presenza, a proprie spese, di addobbi floreali, servizi tecnologici ed altri servizi aggiuntivi. I richiedenti sono direttamente responsabili e rispondono dei danni arrecati a strutture e cose.
ART. 7 – FESTIVITA’ 
La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili non potrà avvenire nelle seguenti festività: 1° e 6 Gennaio – il sabato precedente la Pasqua, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, il sabato, la domenica ed il lunedì relativi alla festa patronale prevista per la seconda settimana del mese di ottobre, il 1° e 2 novembre, Natale, Santo Stefano e Capodanno. Nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio solo ed esclusivamente previa disponibilità degli organi amministrativi e dal personale comunale addetto al servizio.
ART. 8 – CELEBRAZIONE DA PARTE DI CITTADINO DELEGATO 
Qualora i richiedenti intendano far celebrare il loro matrimonio o unione civile a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale (come previsto dal D.P.R. N. 396/2000) i medesimi, in allegato al modello di richiesta celebrazione, dovranno allegare: 
– richiesta di celebrazione a cura di altro ufficiale dello stato civile/cittadino delegato; 
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’Art.47 del D.P.R. N.445/2000 attestante la cittadinanza italiana ed il possesso dei requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale (Art.1, comma 3 D.P.R. N.396/2000); 
– fotocopia carta d’identità. Una volta pervenuta tutta la documentazione, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, può disporre di delegare le funzioni di stato civile, per la celebrazione dell’evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere la delega per accettazione.
ART. 9 – RICHIESTA DI AUSILIO DI UN INTERPRETE 
Nel caso in cui i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all’Ufficiale dello stato civile, in tempo utile e prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete al reperimento del quale dovranno provvedere gli stessi richiedenti (Artt. 13-66 D.P.R. N.396/2000) non necessariamente iscritto in un albo di traduttori che sia in grado di tradurre le dichiarazioni dell’Ufficiale dello stato civile e quelle rese dalle parti contraenti il matrimonio o l’unione civile nonché di quelle rese dai testimoni. Perché tale persona sia “investita” della qualità di interprete dovrà presentarsi all’Ufficiale dello stato civile prima della celebrazione, esibendo un documento d’identità in corso di validità, per comunicare la propria responsabilità ad assumere l’incarico dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e sottoscrivere con l’ufficiale dello stato civile un verbale di nomina di interprete che dovrà essere allegato agli atti di matrimonio o di unione civile.
ART. 10 – FORMALITA’ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE 
Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della medesima, dovranno essere presenti, oltre ai richiedenti, anche i due testimoni maggiorenni (uno per ciascuna delle parti), anche parenti, in precedenza indicati sulla richiesta di celebrazione con le fotocopie delle relative carte d’identità e l’indicazione dell’indirizzo di residenza aggiornato.
ART. 11 – TARIFFE 
Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono stabilite annualmente dalla giunta comunale in sede di formazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono rese note ai richiedenti al momento della richiesta di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile. 
ART. 12 – DANNI E RESPONSABILITA’ 
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti, salvo identificazione del diretto responsabile. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti. 
ART. 13 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO 
Tutto ciò che non è stato previsto nella presente disciplina dovrà essere preventivamente verificato e concordato con il personale addetto dell’Ufficio di stato civile. 
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rimanda alla normativa vigente e in particolare a: codice civile, D.P.R. N. 396 del 03.11.2000, D. Lgs. N.267 del 18.08.2000, statuto comunale e massimario dello stato civile. 
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE 
La presente disciplina entra in vigore a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione della delibera di approvazione.

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