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Ruggiero Delvecchio
La campagna elettorale si infiamma proprio alla fine. Sì, perché Ruggiero Delvecchio (FI) e Luca Bulciaghi (Lega) hanno presentano esposto contro il sindaco Sarà Santagostino per la supposta violazione dell’art.9 comma 1 della legge 28/2000; l’esposto è indirizzato al Co.Re.Com Lombardia ossia l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Secondo Delvecchio e Bulgiaghi la presunta violazione consiste nell’aver postato su Facebook nella pagina ufficiale del Comune di Settimo Milanese contenuti inerenti l’attività amministrativa forzando quanto previsto dall’art.9.c.1 della legge disponente che “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Secondo i due invece l’amministrazione comunale pubblicava contenuti a chiaro scopo elettorale e Facebook, come ogni altro social network, ha le medesime caratteristiche di diffusione delle comunicazioni di un apparecchio televisivo, radiofonico o della stampa e, come tale, è possibile per analogia equipararli ai mezzi di diffusione indicati nella L.28/2000.
Ecco, a loro parere, i post sub judice pubblicati durante la campagna elettorale ed in particolare:
–  in data 17 aprile 2019 sulla bellezza dei murales sponsorizzati dall’amministrazione;
– in data 3 maggio 2019 si accredita il merito dell’amministrazione per aver promosso iniziative per la mobilità sostenibile dei più piccoli coadiuvati dalle associazioni del territorio;
– in data 10 maggio 2019 per aver dato efficienza energetica agli impianti sportivi;
– in data 17 maggio 2019 si vanta d’aver tolto le erbacce dai marciapiedi. 
A loro giudizio il sindaco sotto le mentite spoglie del “bilancio di fine mandato” produceva  le suddette comunicazioni che si contestano in quanto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali,dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.
Il sindaco uscente, a loro dire, parla di legalità ma non rispetta le regole basilari di lealtà in campagna elettorale




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