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Il 4 gennaio scorso il Tar, su ricorso della società Idealservice, ha annullato la deliberazione del consiglio comunale del 16 febbraio 2021 che affidava in house ad ASM la gestione del servizio d’igiene ambientale. E i consiglieri comunali Alfredo Celeste e Valentina Ceccarelli (Noi con Sedriano e Roveda), volendo sapere di più sulla questione, hanno presentato un’interrogazione. Il tutto ruota attorno al pronunciamento del Tar, che ha trovato carente il requisito del controllo analogo esercitabile dal Comune di Sedriano (circa lo 0,03 % del capitale sociale) e di conseguenza illegittima la delibera di assegnazione del servizio. Non solo. Ha di fatto evidenziato l’impossibilità dell’ente di interferire in maniera decisiva sul conseguimento del fine pubblico che intende perseguire con l’attività di impresa.

Ma ha anche aggiunto che per rimediare a questo deficit sono previsti degli strumenti per assicurare l’effettività del controllo analogo congiunto degli stessi sulle scelte gestorie, quali la designazione di un proprio rappresentante nell’organo direttivo e l’attribuzione del potere di veto sulle decisioni che riguardino direttamente il proprio territorio, i quali devono essere contenuti in primo luogo nelle clausole statutarie della società in house. Tuttavia dall’esame delle clausole statutarie non si evince la concreta possibilità per il Comune di Sedriano, il quale possiede una quota di capitale pari allo 0,03%, di poter formulare le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici della società e di nominare un amministratore che rappresenti i propri interessi, anche congiuntamente a quelli degli altri enti soci. Stando così le cose Celeste e Ceccarelli con l’interrogazione hanno chiesto se è stato designato il rappresentante comunale nell’organo direttivo dell’ASM con l’attribuzione del potere di veto sulle decisioni che riguardino direttamente il proprio territorio, da contemplare, in primo luogo, nelle clausole statutarie della società in house. Se sono stati stipulati accordi o di patti parasociali che consentano di coordinarci per esercitare congiuntamente il controllo. Se è stato modificato, come indicato dall’Autorità nazionale anticorruzione, l’articolo 18 dello statuto della ASM Srl, per cui il quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea sei soci, alla quale sono demandate importanti decisioni strategiche, sarebbe effettivamente riservato a soli quattro soci su dieci? La delibera è stata dichiarata illegittima e, se dal punto di vista giuridico il contratto di servizio con ASM permane, perché dopo il pronunciamento dell’annullamento della delibera che paradossalmente lo contiene, non si ricorre al mercato, risolvendo tutte le lacune che la deliberazione invalida ha generato, premiando la trasparenza più totale?

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