La farmacia comunale (valore 1,2 milioni di euro), dopo 37 anni di onorato servizio, si appresta a cambiare per così dire ragione sociale. Infatti l’amministrazione comunale, prendendo atto dell’impossibilità di gestirla così com’è avvenuto sinora, ha deciso di assegnare in regime di concessione la farmacia che, a suo giudizio,
ha il vantaggio di garantire un’entrata stabile, di mantenere il controllo e la titolarità dell’azienda e altresì di valorizzarla con indubbio miglioramento della qualità dei servizi offerti. La definizione del canone di concessione, la durata della stessa, gli specifici obblighi di servizio pubblico imposti al concessionario restano in capo alla giunta. L’assegnazione della farmacia, a soggetti abilitati (imprenditori o società) tramite procedura a evidenza pubblica, deve prevedere la cessione del ramo di azienda comprensivo del personale al gestore subentrante e che sia definita la previsione in merito all’affitto del locale ove attualmente risulta ubicata la farmacia comunale. Il Comune non assume alcuna partecipazione diretta in quanto la gestione del servizio di fatto viene svolta interamente da un terzo soggetto e all’ente residuerebbe un ruolo di monitoraggio, oltre all’introito di un canone annuo corrisposto dal gestore; non partecipa direttamente al “rischio di impresa” in quanto non assume alcuna delle responsabilità proprie dell’imprenditore. Il beneficio a favore del bilancio comunale è determinato da un canone annuo corrisposto dal gestore; esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell’attività svolta dal concessionario mediante lo strumento del contratto di servizio con la società di gestione e gli impegni richiesti nel bando di gara; non sostiene costi di investimento per la fornitura dell’immobile da destinare a sede della farmacia e neppure degli arredi e delle attrezzature necessarie per l’avvio della farmacia in quanto gli stessi saranno posti, in sede di bando, quali adempimenti a carico dell’aggiudicatario; lascia estraneo il Comune nella gestione giuridica ed economica del personale impiegato per il funzionamento della farmacia rimanendo la stessa di esclusiva competenza del concessionario del servizio; determina autonomamente la durata di affidamento del servizio. Ma è tutto oro quel che luccica?